contributo unificato nel processo tributario: istituzione del nuovo contrassegno e dei nuovi codici tributo per i versamenti tramite Mod. F23.

contributo unificato nel processo tributario: istituzione del nuovo contrassegno e dei nuovi codici tributo per i versamenti tramite Mod. F23.

Per aderire ad analoga richiesta della Direzione centrale della Giustizia Tributaria, e facendo
seguito al comunicato stampa diramato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 7 dicembre 2012
(allegato 1), si rinnova l’invito all’utilizzo del nuovo contrassegno (allegato 2) e dei nuovi codici tributo – per i
versamenti tramite il Mod. F23 (allegato 3) – relativi al contributo unificato introdotto nel processo tributario,
la cui obbligatorietà riguarda gli atti depositati a far data dal 1 gennaio 2013.

Attuazione dell’articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
(GU n.19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n. 18 )
Nota: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE DI CUI AL
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53,
relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
(..omissis..)
Art. 62 – Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti
agricoli e agroalimentari
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad
eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in
forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del
prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono
essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca
corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad
oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:
a. imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni
extracontrattuali e retroattive;
b. applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c. subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle
medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei
contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna
connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
d. conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto
delle relazioni commerciali;
e. adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo
conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di
approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere
effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le
altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre
dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il
saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è
inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle
seguenti categorie:
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a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di
scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche
se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a
prolungare la durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisicochimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91
oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore
finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L’entità della
sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore
finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è
determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha
rispettato i divieti di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il
mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3
è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000.
L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della
ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza
sull’applicazione delle presenti disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni ivi
previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l’Autorità può
avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689.
All’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo l’Autorità provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque
soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse
umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative
irrogate dall’Autorità Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei
consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio
dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia
alimentare nell’ambito dell’Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché
nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali
per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle
violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei
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consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello
nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo l’inibitoria ai comportamenti in violazione della
presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il
decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.
11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi
dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le
modalità applicative delle disposizioni del presente articolo.